Chiarimento distanza navigazione

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  1. snake79
     
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    Ciao a tutti,ora che il kayak c,e ed e pronto per essere portato al mare(Loano),ma dopo essermi documentato un po non sono riuscito a capire bene le distanze massime dalla costa.
    Premetto che io resterei abbondantemente sotto il miglio,ma leggevo che circomare di savona e loano indicano come distanza massima i 300 metri dalla costa..non trovo nessuna ordinanza recente per poter capire meglio e vi chiedo se ne sapete qualche cosa in piu voi..grazie
     
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    CITAZIONE (snake79 @ 1/3/2018, 15:12) 
    Ciao a tutti,ora che il kayak c,e ed e pronto per essere portato al mare(Loano),ma dopo essermi documentato un po non sono riuscito a capire bene le distanze massime dalla costa.
    Premetto che io resterei abbondantemente sotto il miglio,ma leggevo che circomare di savona e loano indicano come distanza massima i 300 metri dalla costa..non trovo nessuna ordinanza recente per poter capire meglio e vi chiedo se ne sapete qualche cosa in piu voi..grazie

    chiedi alla locale Capitaneria di porto oppure se la trovi ti scarichi l'ordinanza di sicurezza balneare che emette ogni anno la CP. Li ci dovrebbero essere tutte le indicazioni. In mancanza puoi navigare entro un miglio dalla costa.
     
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  3. snake79
     
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    Grazie per la rapida risposta.Ho trovato l ordinanza balneare 2018 sul sito della capitaneria di porto di Loano,ma non ho trovato riferimenri alla navigazione..magari li sento,ma se mi dici che posso navigare entro il miglio sono gia piu sereno..salvagente indossato,fischietto,sassola,telefonino...posso evitare salvagente anulare?
     
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    Vecchia discussione, se hai voglia leggi questa discussione.
    https://kayakfishingitalia.forumfree.it/?t=62828419&st=15

    Comunque per il miglio devi avere anche l'anulare, per legge.
    Che poi normalmente guardia costiera si avvicina e ti vede con il giubbotto indossato prende e si allontana onti chiede di avvicinarti a riva.
    Ciao
     
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  5. snake79
     
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    Grazie per il link che ho letto volentieri. Quindi ricapitolando posso navigare entro un miglio dalla costa avendo il giubbotto salvagente allacciato una sassuola e dovrei avere salvagente anulare con cima galleggiante da 30 metri. Ho visto in una precedente discussione che si parlava di salvagente anulare a forma di ferro di cavallo da riporre eventualmente nel Gavone di prua e vi chiedo se questo può andar bene. Ho visto che ci sono quelli rigidi arancioni con carta rinfrangente e quelli morbidi di gomma che però mi fanno venire il dubbio di non essere omologati..nuovamente grazie
     
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    Stealth kayak fisha 500 e Rtm Rytmo Angler

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    CITAZIONE (Ruro @ 2/3/2018, 08:19) 
    Vecchia discussione, se hai voglia leggi questa discussione.
    https://kayakfishingitalia.forumfree.it/?t=62828419&st=15

    Comunque per il miglio devi avere anche l'anulare, per legge.
    Che poi normalmente guardia costiera si avvicina e ti vede con il giubbotto indossato prende e si allontana onti chiede di avvicinarti a riva.
    Ciao

    Per quanto riguarda l'anulare con i 30 metri di cima galleggiante è vero che è obbligatorio, ma bisogna anche analizzare la ratio di questa norma. Tale accessorio serve per soccorrere l'eventuale uomo in mare e metterlo a bordo. Nel momento che il kayak è rigorosamente monoposto ha poco senso. A tal proposito ho chiesto alla locale Capitaneria di Porto i quali mi hanno confermato che non ha senso portarsi l'anulare appresso. Però come al solito è tutto lasciato al buon senso degli organi di controllo.
     
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  7. snake79
     
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    Benissimo,mi regalerò all' italiana e attenderò il primo controllo :D .. rispetto orari e indicazioni e non mi prendo il salvagente anulare restando entro il miglio,che in liguria c e né già da vendere...se decidono di fermarmi chiederò lumi alla ciurma..
    Grazie
     
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  8. BATKAYAKER
     
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    Purtroppo ogni capitaneria è un feudo a parte e ogni comandante di motovedetta applica la legge/ordinanza a modo suo.
    Teoricamente con giubbotto di salvataggio da 150 N indossato puoi andare e vado fino ad 1 miglio dalla costa.
    L'anulare con cima è richiesto per imbarcazioni che hanno a bordo equipaggio senza obbligo di indossare il giubbotto di salvataggio.
    Serve per salvare un componente dello stesso equipaggio qualora cadesse in acqua, non certo per eventuali naufraghi trovati casualmente alla deriva in mezzo al mare.
    Quindi in kayak non serve.
    L'ordinanza estiva che prevede i 300 metri dalla costa si deve intendere e applicare per il ragazzino con solo costumino da bagno che affitta la canoetta per fare un giretto un po' più al largo, non certo per un canoista con giubbotto di salvataggio da 150N indossato, telefono, vhf, sassola, ancora galleggiante, fune di traino, pagaia di riserva,coltello, kit sanitario,specchietto di segnalazione, bussola e chi più ne ha ne metta.

    Edited by BATKAYAKER - 3/3/2018, 11:49
     
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  9. snake79
     
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    Ok chiaro per il salvagente anulare che al momento non porto e non ho ma a questo punto mi viene un altro dubbio avendo io un cubettino di salvataggio da 50 n se lo indosso e resto sotto il miglio da cosa ho capito non sono in regola... devo prenderne uno autogonfiante che mi pare essere gli unici con 150n? Ho telefonato ad Ozone perché mi piacevano quelli da Fishing con le tasche ma mi ha detto che sono tutti 50n... mi chiedo allora che senso hanno se non possono essere indossati oltre i 300 metri dalla costa.. Avete tutti quello da 150n? Grazie e scusate i tanti dubbi
     
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  10. BATKAYAKER
     
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    I 50N da fishing con le loro belle taschine sono ben congeniato e pratici, ma possono essere utilizzati ad un massimo di 300 mt da riva o da un altro approdo sicuro.
    Un altro approdo sicuro può essere anche un altra imbarcazione, magari a motore e magari a 6 miglia dalla costa.
    Il problema è che l'autorizzazione ad utilizzare detta imbarcazione come approdo sicuro deve essere richiesta e ottenuta preventivamente alla nostra escursione. Solitamente dette richieste di autorizzazioni vengono accettate dalle capitanerie solo per motivi sportivi e se proposte da società sportive.
    Quando ho provato a tastare il polso per provare a richiedere un autorizzazione per un eventuale uscita a 6 miglia dalla costa con barca appoggio nel raggio di 300 mt hanno cominciato a parlare di leggi leggine c.o.n.i. Società sportive tender, non è il caso, lascia perdere, è pericoloso, ecc....mi hanno dato l' impressione, dopo avermi guardato come un marziano, di non sapere neanche loro come dovessero comportarsi e ho lasciato perdere.
     
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  11. snake79
     
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    Appena possibile mi doto di salvagente autogonfiante 150n almeno sono piu tranquillo..
     
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    Ragazzi finalmente le recenti modifiche apportate al Codice della Nautica hanno tolto ogni adito alle fantasiose interpretazioni di chi sosteneva che con un kayak si potesse navigare (legalmente!!!) ben oltre un miglio dalla costa. Adesso il kayak è stato inserito espressamente tra i natanti che possono navigare entro un miglio (Art. 27).

    Quanto alle dotazioni d'obbligo molto tempo fa ho approfondito il tema ed arrivai alla conclusione (adesso non ricordo come!!!) che è necessario unicamente il giubbotto di salvataggio. Del resto avete mai visto una tavola a vela o una moto d'acqua portare con sé un salvagente anulare oppure essere multati per non averlo??
     
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  13. snake79
     
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    Grazie per l utile info..se non chiedo troppo hai mica il lick della legge..ho fatto una ricerca,ma non trovo l articolo che ne parla..
     
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    Hobie Pro Angler - Ocean Malibù two xl

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    Art. 27.
    Natanti da diporto

    1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. (1)

    2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. (2)

    3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

    a) entro sei miglia dalla costa;

    b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo; (3)

    c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari (3).

    4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa. (4)

    5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

    6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. (5)

    6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:

    a) essere in possesso di patente nautica;

    b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;

    c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;

    d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. (78)

    6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5. (6)
    (1) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
    (3) Lettera così modificata dall’ art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
    (4) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
    (5) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
    (6) Comma aggiunto dall’ art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
     
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  15. snake79
     
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    Chiarissimo..grazie mille..tutto questo salvo ulteriori restrizioni delle locali capitanerie di porto...martedi salvo meteo spero di varare visto che non sto piu nella pelle..
     
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14 replies since 1/3/2018, 15:12   3873 views
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