KAYAK FISHING ITALIA e PESCA SPORTIVA RESPONSABILE

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  1. husky13
     
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    La pesca sportiva è un’attività che viene effettuata nel tempo libero, non è sempre collocabile all’interno di una precisa tipologia quale sport, passatempo o hobby. Coloro che praticano la pesca sportiva, infatti, possono essere motivati da ragioni diverse quali l’agonismo, il rapporto con l’ambiente, il senso di sfida nel riuscire a catturare un pesce. Comunque, qualunque sia la ragione, la soddisfazione di ogni pescatore è strettamente legata alle buone condizioni ecologiche dei luoghi di pesca, oltreché dalla presenza e abbondanza di specie ittiche tipiche degli ambienti in cui la pesca sportiva si esercita.

    Questo presuppone che l'interesse del pescatore sportivo sia certamente la cattura di una bella preda ma anche la preservazione degli ambienti naturali che permetteranno la continuazione della propria attività.

    Il rispetto delle normative vigenti in materia di pesca sono certamente il punto di partenza per instaurare un rapporto equilibrato tra l'attività sportiva e l'ambiente circostante, tuttavia spesso questo non è sufficiente... la legislazione della materia e infatti spesso di vecchia data (prendendo in considerazione attrezzi e tecniche obsolete), lacunosa e non rispecchia le attuali conoscenze scientifiche sugli ecosistemi e sugli stock ittici. Negli ultimi anni la Comunità Europea ha fortemente incentivato la ricerca scientifica e la legislazione in materia, questo ha portato a migliorare molto anche i regolamenti nazionali, abbiamo quindi visto una maggiore protezione su specie fondamentali quali il tonno rosso, il pesce spada, il divieto di pesca di molte specie di squali.

    Tra le varie fonti normative che vanno a disciplinare l'esercizio della pesca sportiva in mare, merita una particolare attenzione il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639. Il capo IV del testo normativo in questione interessa, nello specifico, il pescatore sportivo

    CAPO IV - DELLA PESCA SPORTIVA

    ARTICOLO 137
    Disciplina della pesca sportiva
    La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto
    non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto
    applicabili.

    ARTICOLO 138
    Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva .
    Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
    a) coppo o bilancia;
    b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
    c) lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei ami,
    lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
    d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
    e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
    f) parangali fissi o derivanti; nasse.

    ARTICOLO 139
    Norma di comportamento
    E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca
    professionale.

    ARTICOLO 140
    Limitazioni d'uso degli attrezzi
    L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
    a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
    b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
    c) non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
    d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve
    essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
    e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due nasse qualunque sia il numero
    delle persone presenti a bordo;
    f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca
    subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

    ARTICOLO 141
    (Abrogato)

    ARTICOLO 142
    Limitazioni di cattura
    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore
    a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
    Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

    ARTICOLO 143
    Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva
    Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle
    leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

    ARTICOLO 144
    Manifestazioni sportive
    Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle
    autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento
    marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la
    disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare
    svolgimento.
    Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive.



    Con il decreto 6 dicembre 2010 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha disposto la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. Il provvedimento ha lo scopo di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine oggetto della pesca. A tale scopo chiunque effettua la pesca in mare a scopo sportivo o ricreativo deve comunicare l'esercizio dell'attività al citato Ministero - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e portare con se il tesserino del censimento.

    www.politicheagricole.it/flex/cm/pa...IT/IDPagina/190

    La regolamentazione della pesca prescrive inoltre l’obbligo di rispetto di misure minime per i pesci pescati. Al di sotto del limite fissato i pesci devono essere rilasciati mentre sopra lo stesso limite possono essere prelevati fino ad un quantitativo massimo anch’esso stabilito per legge. La più comune finalità della misura minima è dare la possibilità ai pesci di potersi riprodurre almeno una volta mentre il limite di carniere pone una misura di buon senso al quantitativo destinabile al consumo alimentare diretto.

    Per le acque interne sono Regioni, Province a stabilire i limiti, mentre per il mare abbiamo la sovrapposizione di una norma nazionale (DPR 1639 del 02/10/1968), di una Direttiva Europea (Regolamento (CE) N. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006) e di una norma locale per la regione Sardegna (D.A.D.A.R.S. 412 del 10.05.1995). All’elenco di specie della Direttiva Europea siaggiungono le specie mancanti elencate dal DPR 1639/1968 e per la Sardegna altre specie e misure più elevate rispetto alla Direttiva ed al DPR. Per tutte le specie che non hanno una misura minima la legge ne stabilisce una comune attualmente di soli 7 cm alla quale vengono riferite anche specie di grande pregio per la pesca che raggiungono taglie elevate (ricciola, leccia, dentice, lampuga e tante altre)




    Le lacune e i frequenti errori della legislazione porta ad una necessaria presa di coscienza che il pescatore sportivo moderno deve intraprendere al fine di vivere la pesca nel pieno rispetto degli ecosistemi e dei nostri amici pinnuti. Kayak Fishing Italia ha da tempo intrapreso questa strada, aumentando sostanzialmente le misure minime nei regolamenti dei nostri raduni e nelle nostre competizioni. Sarebbe auspicabile una maggiore attenzione in tal senso anche dei singoli pescatori, nelle nostre uscite "private" e nei nostri piccoli raduni ... al fine di minimizzare il nostro impatto su ecosistemi già fortemente provati da inquinamento, antropizzazione e pesca illegale, limitando il prelievo eccessivo di singole specie e limitando il quantitativo giornaliero di pesce trattenuto; dovrebbe inoltre essere disincentivato tra i pescatori sportivi l’uso di attrezzature di tipo professionale (nasse, palamiti..) onde evitare situazioni conflittuali con gli addetti alla pesca professionale.

    La tabella delle misure minime che allego è quella che KFI utilizza oramai da qualche anno, è stata compilata cercando per quanto possibile di seguire una metodologia scientifica, prendendo in considerazione l'abbondanza relativa delle specie, la taglia media, la taglia massima e la taglia di prima riproduzione (nei casi in cui questa è nota).



    Sarebbe quindi giusto dal nostro punto di vista interpretare le prescrizioni di legge in maniera elastica, sotto un ottica più moderna, sostenibile e responsabile.. I 5 kg giornalieri di catture ad esempio potrebbero eventualmente rappresentare un prelievo eccessivo, in particolar modo quando vengono effettuate su di una stessa specie, costantemente sulle stesse classi di taglia e per più giorni consecutivi! E' scientificamente provato come questi "prelievi selettivi" su specifiche popolazioni producano danni che si ripercuotono direttamente sulla presenza della specie nelle annate successive ..un parziale Catch & Release in queste occasioni permetterebbe di vivere in piena sintonia la nostra attività, una buona cena tra amici e il mantenimento di stock del pesce locale. Consideriamo che il prelievo "sportivo" continuato e irrazionale, può produrre in ecosistemi di ambito locale danni paragonabili alla pesca professionale illegale. Sarebbe auspicabile in tal senso una autodisciplina che possa evitare "congelatori casalinghi stipati di pesce" ma uscite più frequenti e divertenti per tutti.

    Periodi riproduttivi

    Lo "sportivo responsabile" dovrebbe conoscere le specie maggiormente a rischio, per la rarità o per l'eccessivo sfruttamento, per le quali il rilascio dovrebbe essere obbligatorio (anche se non prescritto per legge), tenere presente inoltre i periodi riproduttivi al fine di evitare il prelievo di femmine ovigere. Per le specie, il cui stato di conservazione è a rischio, ma che non sono attualmente protette da alcun regolamento, il buon senso e l’autodisciplina del pescatore sportivo nell’osservare i limiti di cattura imposti e nel sostenere iniziative mirate alla protezione di tali specie dovrebbe rappresentare una componente decisiva per la loro salvaguardia.

    Le tabelle allegate sono da prendere come indicative, è da considerare infatti che, sia sul periodo riproduttivo (caselle blu scuro) che sulla maturazione sessuale delle specie, subentrano spesso fattori esterni (biotici e abiotici) che possono far "slittare" le variabili, questo avviene in particolare per effetti di microcambiamenti climatici (es: annate più calde e più fredde) e alle differenze di latitudine delle popolazioni considerate.









    Edited by husky13 - 6/11/2013, 11:58
     
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