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Art. 27. Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. (1)
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. (2)
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo; (3)
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari (3).
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa. (4)
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. (5)
6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. (78)
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5. (6) (1) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229. (2) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229. (3) Lettera così modificata dall’ art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229. (4) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229. (5) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229. (6) Comma aggiunto dall’ art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229. |
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